Una sentenza destinata a incidere nel dibattito sul tema delle pari opportunità nel pubblico impiego arriva dalla sezione Lavoro del Tribunale di Taranto, che ha riconosciuto la natura discriminatoria della condotta tenuta dalla ASL Taranto nei confronti di una dipendente penalizzata economicamente durante il periodo di congedo di maternità.

La decisione, emessa il 5 marzo 2026 dalla giudice Maria Leone, riguarda il caso di un’operatrice socio-sanitaria che, dopo essere stata posta in interdizione anticipata dal lavoro per gravidanza e aver successivamente usufruito del congedo obbligatorio di maternità, si era vista attribuire una scheda di valutazione della performance che la dichiarava “non valutabile” per l’intero anno.

Una scelta amministrativa che aveva comportato l’esclusione dal premio di produttività, incidendo sulla retribuzione accessoria e sulle prospettive professionali della dipendente.

Assistita dall’avvocato Mario Soggia, la lavoratrice ha presentato ricorso, ai sensi dell’articolo 38 del Codice delle pari opportunità, denunciando una discriminazione diretta di genere. Secondo la tesi difensiva, l’azienda sanitaria avrebbe trasformato l’esercizio di un diritto costituzionalmente garantito, la maternità, in un fattore penalizzante nella valutazione lavorativa.

La decisione del Tribunale

Il Tribunale ha accolto integralmente il ricorso, stabilendo che l’esclusione dal premio di produttività basata sull’assenza dovuta al congedo di maternità costituisce discriminazione diretta di genere.

Nella sentenza si afferma che il periodo di astensione obbligatoria non può tradursi in uno svantaggio economico o professionale per la lavoratrice, trattandosi di una condizione espressamente tutelata sia dalla Costituzione sia dalla normativa nazionale ed europea in materia di pari opportunità.

Il giudice ha inoltre chiarito che il datore di lavoro deve adottare criteri di valutazione neutrali, anche nei casi in cui l’assenza copra l’intero anno lavorativo. Nel caso specifico è stato ritenuto equo ricostruire in via figurativa la prestazione della dipendente utilizzando la media delle valutazioni ottenute nei tre anni precedenti, parametro utile per determinare il premio di produttività spettante.

Mario Soggia

 Il dispositivo

Con la sentenza il Tribunale ha:

  • accertato la natura discriminatoria della condotta della ASL Taranto;
  • ordinato la cessazione del comportamento illegittimo;
  • disposto l’erogazione del premio di produttività alla lavoratrice, calcolato sulla media delle valutazioni precedenti.

Un precedente significativo

Il provvedimento ribadisce che l’assenza per congedo obbligatorio non può essere utilizzata come parametro negativo nei sistemi di valutazione e nei meccanismi premiali. La lavoratrice coinvolta nel procedimento è iscritta alla CISL Funzione Pubblica (settore Sanità, guidata a livello territoriale da Francesco Sardella), organizzazione sindacale impegnata nella tutela dei diritti e delle pari opportunità nel pubblico impiego.

Il commento della difesa

“La sentenza riafferma un principio fondamentale: la maternità non può mai diventare un costo professionale per una lavoratrice. Il diritto alla genitorialità è un valore sociale che il sistema giuridico deve proteggere, non penalizzare”, spiega l’avvocato Mario Soggia, difensore della lavoratrice.