Serie D: Trasferimenti, quel precedente di Leonardo Cori

Il TFN rigettò reclamo calciatore perché norma è valida solo per professionisti: la sentenza

Leonardo Cori nella foto Calcio Ternano
Serie D
03.05.2021 22:36

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti, composto da avv. Andrea Annunziata – Presidente; avv. Vincenzo Esposito Corona – Vice Presidente; avv. Francesco Corsi – Componente; avv. Filippo Crocè – Componente (Relatore); avv. Eugenio Maria Patroni Griffi – Componente; ha pronunciato nella riunione fissata il giorno 23 febbraio 2021, a seguito del Ricorso ex art. 89, comma 1, lett. a) CGS del calciatore Leonardo Cori (n. 22.01.2001 – matr. FIGC 5893754) avverso il diniego opposto dall’Ufficio Tesseramenti della FIGC – LND al tesseramento per la società GSD Castelfidardo (matr. FIGC 81864), la seguente DECISIONE Con ricorso ex art. 89, comma 1, lett. a) CGS, il calciatore Leonardo Cori (n. 22.01.2001 – matr. FIGC 5893754) adiva il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Tesseramenti, per ivi sentir così provvedere: “annullare il rigetto del tesseramento del calciatore Leonardo Cori con la GSD Castelfidardo Srl, autorizzando il tesseramento medesimo”. Il ricorso ha ad oggetto il provvedimento di diniego del tesseramento dell’odierno ricorrente, Leonardo Cori (n. 22.01.2001 – matr. FIGC 5893754) con la GSD Castelfidardo Srl, disposto dalla LND - Dipartimento Interregionale, in quanto avvenuto in violazione dell’art. 95, comma 2, NOIF. A fondamento del ricorso, il calciatore deduce che, con Comunicato Ufficiale n. 239/A, “la FIGC deliberava con effetti a valere per la sola stagione sportiva 2020/2021: a) di consentire, in deroga all’art. 95 comma 2 delle NOIF, che un calciatore professionista o giovane di serie possa tesserarsi, a titolo temporaneo o a titolo definitivo, per un massimo di tre diverse società e giocare in gare ufficiali per tre società”. Il ricorrente sostiene che: “nulla, per quanto riguarda i tesseramenti in ambito dilettantistico, viene deliberato nel Comunicato succitato, per cui alcun limite di tesseramento è stato previsto per i calciatori che possono essere tesserati anche per un numero superiore a tre squadre, naturalmente solo e soltanto per la stagione sportiva 2020/2021” ed insiste quindi sulla regolarità del tesseramento con la società Castelfidardo per quanto sancito dal CU n. 239/A del 26.06.2020. All’udienza, tenutasi in video collegamento il 23 febbraio 2021, compariva il legale del calciatore, che confermava le ragioni addotte nel ricorso, come sopra pedissequamente riportate specificando inoltre che il calciatore nella stagione in corso, non aveva partecipato ad alcuna gara ufficiale. Il ricorso è infondato e quindi deve essere rigettato. Il calciatore ricorrente, come confermato anche dal medesimo nel proprio ricorso, è stato tesserato, nella stagione 2020/2021 con la Ternana Calcio, con la SSD Trastevere Calcio Srl ed infine in data 12.12.2020 con la SSD Cynthialbalonga Srl. Svincolato, dopo brevissimo tempo, da quest’ultima, il ricorrente ha azionato la procedura di tesseramento con la società Castelfidardo Srl, anch’essa iscritta al campionato di serie D. La LDN – Dipartimento Interregionale in data 08.01.2021 ha correttamente emesso un provvedimento di diniego, risultando il calciatore già tesserato per tre società diverse nella stessa stagione. Diniego comunicato dalla Castelfidardo Srl al calciatore, solo in data 04.02.2021. L’interpretazione del CU n. 239/A del 26.06.2020, fornita dal ricorrente, non è condivisibile in ragione del fatto che il comunicato deroga, alla norma contenuta nell’art. 95 secondo comma NOIF, nella parte in cui modifica il numero di società per le quali, solo il calciatore professionista o giovane di serie, potrà partecipare alle competizioni sportive. Il calciatore professionista o giovane di serie quindi potrà, per la stagione in corso “tesserarsi per un massimo di tre società e giocare in gare ufficiali per tre società diverse”. Alcuna disposizione viene emanata nei riguardi dei calciatori dilettanti, per i quali pertanto rimango i limiti imposti dal testo originario dell’art. 95 secondo comma NOIF: “Nella stessa stagione sportiva un calciatore/calciatrice può tesserarsi, sia a titolo definitivo che a titolo temporaneo, per un massimo di tre diverse società ma potrà giocare in gare ufficiali solo per due delle suddette società.” La ratio della norma è quella di evitare uno scambio incontrollato di calciatori tra società diverse nell’ambito della medesima stagione sportiva, a tutela anche dello stesso calciatore. Inoltre va evidenziato che, se è pur vero che l’ultimo dei suddetti tesseramenti ha avuto una durata assolutamente limitata, non per questo lo stesso non debba essere ritenuto valido e produttivo di effetti. Va infine precisato che la norma in esame fa inequivoco ed esclusivo riferimento al tesseramento, sia a titolo definitivo che temporaneo. Essa prevede, come già evidenziato, la possibilità per il calciatore/calciatrice di tesserarsi, nella stessa stagione sportiva, al massimo per tre diverse società, potendo però essere utilizzato in gare ufficiali solo per due di esse. Dalla lettura della norma in esame, art. 95 NOIF, risu

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