Clamoroso: TFN, Taranto penalizzato di un punto

Tre mesi di squalifica al presidente Massimo Giove per aver violato i doveri di lealtà probità e correttezza e per non aver pagato gli emolumenti dovuti ad Altobello, Maurantonio, Stendardo

TARANTO
21.02.2019 19:19

La Procura federale ha deferito al Tribunale Federale Nazionale Massimo Giove, presidente del CdA e legale rappresentante pro tempore della società Taranto FC, per aver violato i doveri di lealtà, probità e correttezza, per non aver provveduto al pagamento, dal 21/11/2017 al 04/06/2018, degli emolumenti dovuti a Errico Altobello, Roberto Maurantonio e Mariano Stendardo per la mensilità di giugno 2017, e comunque per non aver documentato al Dipartimento Interregionale, entro lo stesso termine, l’avvenuto pagamento degli emolumenti sopra indicati. In relazione ai poteri e funzioni dello stesso, risultanti dagli atti acquisiti come trasmessi dalla Lega competente e ai periodi di svolgimento degli stessi; deferito anche il Taranto FC a titolo di responsabilità per il comportamento posto in essere da Massimo Giove, Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante pro-tempore del Taranto FC dal 07/11/2017.

Le memorie difensive I deferiti hanno ritualmente depositato una memoria difensiva, con la quale, ricostruiti i fatti contestati, sostengono di aver adempiuto tempestivamente agli obblighi imposti dalla disciplina di settore. Evidenziano che la Co.Vi.So.C. ha rilevato la esistenza di pendenti contenziosi posti in relazione all’inadempimento contestato. Segnalano altresì che il mancato pagamento dell’emolumento non sarebbe disciplinato dalla normativa di riferimento.

Il dibattimento Alla riunione del 12 febbraio 2019 sono comparsi i rappresentanti della Procura federale, Luca Scarpa e Mauro De Dominicis, i quali si sono riportati all’atto di deferimento e ne hanno chiesto l’integrale accoglimento, con l’irrogazione delle seguenti sanzioni:
- Giove Massimo, inibizione di mesi 3 (tre);
- società Taranto FC 1927 Srl, penalizzazione di punti 1 (uno) in classifica, da scontare nella corrente stagione sportiva. È comparso l’Avv. Fabio Fistetto, il quale ha esposto le argomentazioni difensive già enunciate nella memoria ritualmente depositata. Il difensore ha concluso per il proscioglimento dei deferiti.

I motivi della decisione Il deferimento è fondato e merita accoglimento. Questo Tribunale non può entrare nel merito delle considerazioni esposte nella memoria difensiva e ribadite dal difensore durante il dibattimento in ordine alla fondatezza del lodo con cui il sodalizio sportivo è stato condannato a corrispondere gli emolumenti in favore dei tre tesserati, Altobello Errico, Maurantonio Roberto, Stendardo Mariano. La Procura federale ha contestato e documentalmente dimostrato che la società deferita si è astenuta dal corrispondere la mensilità di giugno 2017 in favore dei tre menzionati tesserati per il periodo 21.11.2017 – 4.6.2018. Tale comportamento integra gli estremi sanzionati con l’art. 1 bis, comma 1, del CGS, anche in relazione al C.U. 153 del 9 giugno 2017 ai fini dell’iscrizione al campionato nazionale di serie D 2017/2018. La documentale e puntuale ricostruzione dei fatti operata dalla Procura federale non può lasciare spazio ad altre interpretazioni all’evidenza in contrasto con l’Ordinamento federale.

Il Tribunale federale Nazionale – Sezione Disciplinare sanziona i deferiti nei seguenti termini:
- Giove Massimo, inibizione di mesi 3 (tre);
- società Taranto FC 1927 Srl, penalizzazione di punti 1 (uno) in classifica, da scontare nella corrente stagione sportiva.

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