Taranto, quante speranze ci sono che il ricorso venga accolto?

Il club ha fatto sapere che impugnerà la sentenza avverso il -4 in classifica

TARANTO
19.03.2024 17:05

(Di Lorenzo Ruggieri) “Una bomba atomica”. Con questi termini, Ezio Capuano aveva commentato la notizia della penalizzazione che ha colpito il Taranto, andando a inficiare lo splendido percorso intrapreso dalla squadra. Una Hiroshima annunciata, però: le motivazioni del Tribunale Federale Nazionale hanno rivelato dei particolari finora sconosciuti al popolo rossoblù e, a detta dello stesso, al tecnico del club.

Come si legge nella Decisione n. 0177, la società aveva originariamente percorso la pista presentata dall'art.126 del Codice di Giustizia Sportiva FIGC, il quale prevede il patteggiamento prima del deferimento. Questa peculiarità, tipica dell'ordinamento sportivo, consente una riduzione della pena pari alla metà ma esclude specifiche circostanze di applicabilità, tra cui i casi di recidiva. Quest'ultima circostanza ha spinto la Procura Federale a negare l'accordo? Difficile dirlo per via della non pubblicità dell'atto. Tanto vale, dunque, focalizzare l'attenzione su altri elementi salienti della controversa decisione.

Già in sede di presentazione delle memorie difensive, l'avv. Chiacchio, legale incaricato dalla società, aveva ribadito il parziale pagamento dei contributi INPS e delle ritenute IRPEF, attraverso quietanze datate però febbraio 2023, quindi successive rispetto all'ultimatum indicato dall'art.85 lettera (c, par. V delle NOIF (vale a dire il 16 dicembre). Inoltre, la decisione dei giudici di primo grado ha sottolineato come non vi sia prova di tale parziale adempimento, rendendo l'atto difensivo quantomeno fallace.

Riprendendo una decisione della Corte Federale d'Appello del maggio 2023, resa a Sezioni Unite, il Tribunale ha rilevato come un adempimento limitato non possa considerarsi alla stregua di una prestazione correttamente eseguita, nemmeno qualora la stessa venga completata oltre le tempistiche stabilite dalle NOIF. Questo perché, hanno osservato i giudici di merito, in caso di pagamento delle sole ritenute IRPEF, la società “si vedrebbe legittimata a non pagare i contributi Inps (o viceversa)”.

L'irrogazione della sanzione di 4 punti di penalizzazione, peraltro superiore alla richiesta di 2 punti della Procura FIGC, è giunta in seguito a una valutazione autonoma degli inadempimenti della società. Vale a dire, il mancato versamento dei contributi INPS e delle ritenute IRPEF sono state ritenute due prestazioni separate, nonostante gli articoli 33 comma 4 CGS e 85 NOIF le inglobino. Proprio questo punto della motivazione potrà essere oggetto di impugnazione, già annunciato dalla società, in sede di appello.

Attenzione, però: nel processo sportivo, come in quello civile, vale il principio del “tantum devolutum quantum apellatum”, secondo cui il giudice del gravame potrà esprimersi esclusivamente sullo specifico oggetto del reclamo e non potrà rilevare d'ufficio altre situazioni. In altre parole, sbagliare l'oggetto dell'impugnazione potrà pregiudicare la decisione dei giudici di secondo grado.

Inoltre, sempre nel maggio 2023 la Corte d'Appello ha dichiarato che il pagamento parziale è ai fini della commisurazione della sanzione. Pertanto, qualora l'abile avv. Chiacchio dovesse dimostrare il corretto adempimento parziale del club potrebbe configurarsi l'ipotesi di una deminutio della sanzione, probabilmente fino alla metà.

Un ultimo sguardo va rivolto alle circostanze attenuanti. Nel 2019-2020, le Sezioni Unite della Corte Federale d'Appello hanno ritenuto come le stesse non possano scendere sotto i minimi edittali nei casi di penalizzazioni.

Qualora la Corte presieduta dal dott.Torsello dovesse concordare sulla valutazione effettuata dai giudici di primo grado, dunque, gli interventi riparatori adottati dalla società difficilmente coincideranno con una diminuzione della sanzione.

La palla, dunque, passa all'Appello, in attesa che dalle anguste e rigide aule dei Tribunali torni a scorrere sul verde prato dello Iacovone.

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