Il giudice sportivo ha inflitto una multa di 500 euro al Taranto per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver fatto esplodere, all'11°minuto del primo tempo ed al 22°minuto del secondo tempo, all'interno del settore occupato dagli stessi, due petardi di notevole potenza. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13. comma 2, e 26 C.G.S, considerato che non si sono verificate conseguenze dannose e che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta (r. proc. fed, r. c.c.).