Serie C/C: Giudice sportivo, multate quattro società

Serie C
11.04.2022 19:16

AMMENDE SOCIETÀ 

1.000 all’ACR MESSINA A) per avere i suoi sostenitori presenti in curva sud intonato cori oltraggiosi nei confronti dei tifosi avversari: 1- all’ingresso della tifoseria del Taranto nel settore loro riservato per cinque volte, alle ore 14,20 circa; 2- dopo un paio di minuti, alle 14,22 circa, per una ventina di secondi; 3- ad inizio gara per sei volte; 4- al 29°minuto ed al 30°minuto circa del secondo tempo per una trentina di secondi; B) per avere (otto) persone non autorizzate, ma riferibili alla Società, fatto accesso sul terreno di gioco in corrispondenza dell'inizio della gara, percorrendo il bordo campo e accedendo alla tribuna dalla porta ivi posizionata; C) per avere (due) persone non autorizzate, ma riferibili alla Società, fatto accesso sul terreno di gioco al 45°minuto circa del primo tempo, percorrendo il bordo campo e accedendo alla tribuna dalla porta ivi posizionata. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 6, 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti. (r. proc. fed., r.c.c.).

500 euro al TARANTO per avere i suoi sostenitori, presenti nel settore ospiti loro riservato, intonato cori oltraggiosi e comportanti denigrazione e offesa per motivi di origine territoriale nei confronti dei tifosi avversari: 1- ad inizio gara per circa venti secondi, replicando ai cori rivolti nei loro confronti dalla tifoseria messinese; 2- al 31°minuto circa per sette volte; 3 - durante l’intervallo per circa trenta secondi; 4 - al 75°minuto circa per tre volte.,Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., considerato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta e valutate le modalità complessive dei fatti, in particolare i cori intonati dai tifosi avversari prima di quelli in esame (r.proc. fed., r.c.c.).

300 euro al PALERMO per avere i suoi sostenitori, presenti nel settore loro riservato, fra il 46° ed il 48°minuto del secondo tempo, intonato tre cori oltraggiosi nei confronti delle Forze dell'Ordine ripetendoli più volte. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta (r. proc. fed, r. c.c.).

200 euro alla JUVE STABIA per avere alcuni ragazzi (in apparenza minorenni e nel numero di sette) fatto accesso sul terreno di gioco al termine della gara. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 6, 13, comma 2, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti. (r. proc. fed.).

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