Coronavirus: Anche il sindaco di Grottaglie chiude parchi e giardini

CRONACA
Iv.
14.03.2020 17:20


Visti
 gli articoli 32,117 comma 2 lettera q) e 118 della Costituzione;

Visto l’art. 168 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica in particolare. l’art. 32 che dispone “…..sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile ed urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni”;

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 31/01/2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Visto il Decreto Legge 23/02/2020, n. 6, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19” e in particolare l’art. 3 comma 2:

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative al decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da  COVID-19

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative al decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da  COVID-19 applicabili sull’intero territorio nazionale”;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020 recante “Misure urgenti di contenimento di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale ed in particolare l’art. 1 comma 1 n. 5)”;

Visto l’Ordinanaza n. 178  in data 12 marzo 2020  del Presidente della Giunta Regionale dall’oggetto: “Misure per  il contrasto e il contenimento sul territorio regionale del diffondersi del virus COVID-19 ai sensi dell’art. 32 della legge 23/12/1978, n. 833  in materia di igiene e sanità pubblica”;

Preso Atto  del rapido evolversi della situazione epidemiologica, de carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia e dell’incremento dei casi sul territorio regionale;

Considerato  necessario disporre con urgenza ogni misura finalizzata al contenimento sul territorio comunale del diffondersi  del virus COVID-19 e nello stesso tempo assicurare il soddisfacimento delle esigenze essenziali di mobilità dei cittadini, dimensionate coerentemente all’attivazione delle misure nazionali di sospensione totale delle attività dei servizi scolastici di ogni ordine e grado comprese quelle universitarie, nonché la sospensione e/o limitazione dello svolgimento delle attività lavorative; 

Considerato, altresì, necessario garantire i collegamenti di trasporto urbano e la salvaguardia del distanziamento interpersonale soprattutto nelle corse maggiormente utilizzate dai lavoratori turnisti degli ospedali e degli stabilimenti industriali;

Considerata la sussistenza  delle condizioni e dei presupposti di cui all’art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica,

Richiamato l’art. 54 del T.U.E.L. 18/08/2000 n.267 e ss.mm.ii.;

ORDINA

Per i motivi innanzi indicati che si intendono integralmente riportati e ritrascritti e allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del  virus COVID-19, sono adottate sull’intero territorio comunale, nei confronti di tutte le imprese di trasporto pubblico  automobilistico locale ed extraurbano, previa diffusa informativa al pubblico, le seguenti misure:

  1. sospensione di tutti i servizi ad accesso indifferenziato classificati scolastici, scolastici bis e scolastici integrativi fino a tutto il 03 aprile 2020;
  2. riduzione dei servizi ordinari feriali, fino a tutto il 03 aprile 2020,  in misura pari al 50% dell’attuale programma di esercizio, nelle fasce orarie a minore domanda  9,00-12,00, 15,00-18,00 privilegiando le corse che registrano il minor numero dui utenti;
  3. mantenimento di tutti i servizi ordinari “giornalieri” con frequenza 365 gg. Incrementando, laddove necessario, il numero dei mezzi e/o delle corse necessarie a garantire un maggior distanziamento a bordo tra i passeggeri;
  4. adozione di intervenjti straordinari di sanificazione ciclica dei mezzi da compiersi ogni due settimane con prodotti a base di cloro o altro idoneo disinfettante;
  5. adozione di interventi giornalieri di pulizia e sanificazione di tutte le superfici interne dei mezzi maggiormente a contatto con i viaggiatori con prodotti a base di cloro e altro idoneo disinfettante;

ORDINA

altresì, con effetto immediato e sino al 03 aprile 2020  la chiusura H 24:

1.       dei parchi e dei giardini pubblici ;

2.       il divieto di accesso a pinete, giardini e parchi (Cave di Fantiano, Pineta Frantella, aree Fitness ecc.) e ogni altro luogo assimilabile.

3.       a tutti coloro che hanno necessità di approvvigionarsi  di  generi alimentari di  recarsi presso le attività autorizzate  singolarmente .

ORDINA

infine che tutti gli individui, come da ordinanza del Prot. n. 667/sp del 24/02/2020 della Regione Puglia, che sono transitati e hanno sostato dal 1° febbraio 2020 nei comuni di Bertonico, Casalpusterlengo, Castelgerundo, Castiglione D’Adda, Codogno, Fombio, Maleo, San Fiorano, Somaglia, Terranova dei Passerini nella Regione Lombardia, di Vò nella Regione Veneto, come previsto dall’art. 1 del DPCM 23 febbraio 2020, comunichino “tale circostanza al Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria competente per territorio, ai fini dell’adozione, da parte dell’autorità sanitaria competente, di ogni misura necessaria, ivi compresa la permanenza fiduciaria con sorveglianza attiva”.

SI RACCOMANDA

  • ai gestori  dei servizi self service H 24 di vigilare affinché nei pressi e all’interno dei distributori non si creino assembramenti, pena la chiusura immediata dell’esercizio;
  • a tutti i cittadini di  restare in casa attenendosi  alle misure  prescritte con DPCM  dell’11/03/2020.

DISPONE

  • che copia della seguente ordinanza  sia pubblicata sul sito istituzionale del Comune di Grottaglie;
  • di inviare copia al Settore Attività Produttive e al Comando di Polizia Locale e agli altri servizi interessati per gli adempimenti di rispettiva competenza;
  • di inviare copia al Sig. Prefetto, al Sig. Questore al Comando Prov.le dei Carabinieri e al Comando Provinciale della Guardia di Finanza per opportuna conoscenza.

Di notificare  la presente Ordinanza Sindacale:

üal Sig. Prefetto di Taranto;

ü  alla Prefettura di Taranto Settore Protezione Civile e Difesa Civile

ü  al Presidente  della Giunta Regionale;

ü  al Dirig.  Servizio Regionale  Protezione Civile.

DEMANDA

alle Forze di Polizia ed al Corpo di Polizia Locale la vigilanza sull’esecuzione del presente provvedimento e gli atti conseguenziali.

COMUNICA

inoltre, che avverso la presente Ordinanza Sindacale è ammesso il ricorso al TAR Puglia entro 60 giorni ovverio, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 (centoventi) giorni, decorrenti dalla scadenza del termine di pubblicazione all’Albo Pretorio.

Dispone la più ampia diffusione attraverso la pubblicazione sul sito web del Comune di Grottaglie dalla residenza Municipale.

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