Taranto: Gestione Bar Iacovone, Indaco Service risponde a Netti

Il rappresentante interviene sulla vicenda legata all’avviso pubblico locazione chioschi dello stadio

TARANTO
Iv.
18.08.2019 20:01

Mi trovo costretto a dover intervenire per quanto affermato dal Dirigente Arch. Cosimo Netti in ordine all’annullamento dell’avviso pubblico di locazione dei chioschi dello stadio. Ma andiamo per ordine. In data 23 aprile veniva pubblicato sul sito del Comune di Taranto avviso pubblico per la locazione dei chioschi dello stadio Erasmo Iacovone ai sensi dell’art. 32, comma 1 e 2 del Regolamento della Gestione ed Alienazione del Patrimonio Immobiliare Comunale n. 107 del 30.09.2008 e successive modifiche. La Indaco Service soc. coop. soc., di cui sono vicepresidente partecipava all’avviso pubblico. Con enorme stupore giorno 14 agosto apprendevamo dall’albo pretorio del Comune di Taranto che con due diverse determine dirigenziali del 12 agosto e del 13 agosto, veniva annullata in autotutela la procedura di avviso pubblico per locazione e con la successiva affidata temporaneamente a diverso soggetto la locazione degli stessi. Ma come veniva motivato l’annullamento dell’avviso pubblico? Innanzitutto dalla determina abbiamo appreso con stupore addirittura di una presunta seduta del 9 maggio a cui ha fatto seguito un verbale. Bisogna rammentare al sig. dirigente che agli avvisi pubblici si invitano i soggetti partecipanti oppure questo verbale del 9 maggio attiene ad altro? Cosa vi siete detti in “seduta privata”? Ma arriviamo alla motivazione di annullamento dell’avviso. E vi giurò ci sarà da ridere. La fantasia al potere non conosce limiti. Nella premessa, l’impeccabile dirigente Netti parla di un’attenta e successiva analisi del procedimento, dice che i chioschi dello stadio sono bene indisponibile e quindi di interesse collettivo citando una sentenza della Cassazione Civile che invece ci da ragione (grazie Netti!) nella sostanza, distinguendo tra beni disponibili ed indisponibili. V’è da rammentare inoltre che il codice civile disciplina la differenza tra beni indisponibili e beni disponibili di un ente e il Regolamento della Gestione ed Alienazione del Patrimonio Immobiliare Comunale n. 107 del 30.09.2008 all’art. 5 e 6 che disciplina la differenza tra gli stessi, in beni indisponibili e disponibili. Tra i beni indisponibili del Comune di Taranto ovviamente non rientrano chioschi o bar in quanto non sono di interesse pubblico. Tutto ciò che non è bene indisponibile soggiace all’art. 6 e alla disciplina della locazione dei contratti attivi. 

Facendo leva su questa sentenza (interpretata a modo suo), ora vi faccio ridere, per determinare se i chioschi dello stadio siano un bene da dare in concessione o locazione che regolamento comunale cita il dirigente? Non ovviamente il Regolamento della Gestione ed Alienazione del Patrimonio Immobiliare Comunale n. 107 del 30.09.2008 ma il Regolamento del Canone Patrimoniale Concessorio non Ricognitorio del Comune di Taranto approvato con deliberazione di C.C. n. 51 del 27.03.2018 che identifica all’art. 2 i “chioschi e le strutture assimilabili destinati alla somministrazione di alimenti e bevande” come oggetto di concessione. Sapete a cosa serve questo regolamento? L’impeccabile dirigente Netti ha omesso di dire però che detto regolamento disciplina come da art. 1 dello stesso, l’applicazione del canone concessorio patrimoniale non ricognitorio previsto ex art. 27 dlgs. 285 del 30 aprile 1992 Nuovo Codice della strada, che disciplina quindi le tariffe che devono pagare chi richiede la concessione di un chiosco per “strada”. Cosa c’entrano i bar dello stadio Netti?

Di colpo i chioschi dello stadio Iacovone sono divenuti strada pubblica? O forse per la troppa fretta di “far fuori” un legittimo aggiudicatario si è commesso qualche errore di i-netti-tudine?

Sapete come sono stati indetti gli avvisi pubblici nel passato? Con la stessa procedura di questo. Però in quel caso l’impeccabile dirigente Netti non si è preoccupato di verificare se l’affidatario avesse i requisiti per contrarre? È bene far notare che il marito del precedente aggiudicatario è stato gravato da misura di custodia cautelare e condanna successiva per associazione mafiosa a seguito del blitz Città Nostra della DDA di Lecce. Avrà pagato il canone di locazione? Verificheremo.

Ma non finisce qui. In data 13 agosto sempre l’impeccabile dirigente Netti con successiva determina da in affidamento temporaneo la gestione dei chioschi alla società Gam Forniture e Servizi srl per euro 294,00. Motiva l’impeccabile dirigente la procedura di affidamento diretto ai sensi e per gli effetti dell’art. 36 comma 2 lett. A) del dlgs. 18 aprile 2016 n. 50, cioè il Codice degli Appalti.

Dimentica o non sa forse il dirigente, che l’ambito di applicazione del dlgs n. 50 del 2016 è unicamente rivolto come disciplinato dall’art. 1 e 2 a contratti di appalto e di concessione aventi ad oggetto l’acquisizione di forniture, servizi, lavori e opere, etc., ambito nel quale certamente non è annoverabile la locazione di chioschi bar. 

Si premura il dirigente di aggiudicare immediatamente in via diretta la locazione dei chioschi per “assicurare un servizio essenziale…”. Ma come per quasi due anni sono stati chiusi e proprio oggi ti premuri di assicurare un servizio essenziale???

Siamo in presenza a nostro avviso di un gravissimo atto commesso dal Dirigente Netti in nostro danno e in danno della pubblica amministrazione. Si motiva l’annullamento di un avviso pubblico con un regolamento che nulla c’entra nel disciplinare la natura giuridica del bene immobile e si persevera affidando direttamente ad un soggetto ad un prezzo inferiore a quanto offerto da Indaco Service in sede di gara.

Stia tranquillo il dirigente e soprattutto non “faccia minacce” velate come nel suo comunicato stampa di risposta all’articolo del consigliere comunale Battista, lasciamo lavorare gli organi competenti che in questo caso saranno il Tar e la Procura della Repubblica, sedi nelle quali la Indaco Service con i propri legali si rivolgerà per far valere le sue giuste ragioni.

Si premuri invece il dirigente di verificare se la Gam Forniture e Servizi srl aveva i giusti requisiti per partecipare alla gara di manutenzione e custodia dello stadio Iacovone o se invero non è stata prodotta falsa documentazione. Anche per questo i nostri legali sono al lavoro.

COSA AVECA DETTO NETTI A LA RINGHIERA: La società del Taranto calcio non ha voluto, benché previsto nella concessione dell’impianto, gestire o far gestire i tre chioschi per motivi a noi sconosciuti. La gara fatta dall'ufficio ha visto un solo partecipante – ci scrive il dirigente – la gara conteneva un errore ritenuto da me delegittimante della procedura ed ho quindi disposto l’annullamento per procedere con nuovo bando per concessione (non locazione), che sarà pubblicato per fine mese. Scusate se in questi due mesi ci siamo dedicati a sistemare l’intero stadio con un qualche ritardo per i tre chioschetti. Entro due/tre mesi ci sarà il nuovo concessionario, ovviamente provvisto di “tutti” i requisiti previsti per legge. Trattandosi di CONCESSIONE in particolare quelli previsti dall’art. 80 del Codice dei Contratti".

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