Serie C: Giudice sportivo, ammende per cinque club

Serie C
17.03.2022 21:50

3.000 euro all’AVELLINO A) per fatti violenti e contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza commessi dai suoi sostenitori, consistiti nell’avere, al 1°minuto del primo tempo e al 13° e 27°minuto del secondo tempo, fatto esplodere nel settore della curva sud, loro destinato, tre petardi di media potenza; B) per avere i suoi sostenitori posizionati in curva sud, al 30°minuto del secondo tempo, intonato cori offensivi nei confronti dei tifosi avversari; C) per avere i suoi sostenitori posizionati in curva sud, al termine della gara, intonato cori offensivi e insultanti nei confronti dei tifosi avversari che, in applicazione dei principi enunciati dalla CGF a Sezioni Unite nella decisione pubblicata nel CU 179/CGF (2013/2014), emanata su ricorso del Frosinone Calcio, devono essere qualificati quali insulti beceri e di pessimo gusto nella specie di discriminazione territoriale ma non idonei a porre in essere un comportamento discriminante di tipo raziale o etnico. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, considerato che non si sono verificate conseguenze dannose e che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta (r. proc. fed, r. c.c.).

2.000 euro al TARANTO A) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori posizionati nel settore curva nord, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato, al termine della gara, all’interno del recinto di gioco, durante il rientro delle squadre negli spogliatoi, diciannove bottigliette di caffè Borghetti vuote e una bottiglietta di acqua tappata e semipiena; B) per avere, al 14°minuto del primo tempo ed alla fine del primo tempo, esposto uno striscione non autorizzato; C) per avere i suoi sostenitori, posizionati nella curva nord, intonato cori oltraggiosi: 1) al 12°minuto del primo tempo nei confronti delle Forze dell’Ordine, ripetuto per tre volte; 2) al 45°minuto del primo tempo, nei confronti della tifoseria avversaria; Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S, valutate le modalità complessive dei fatti e considerato che non si sono verificate conseguenze dannose (r. proc. fed., r. c.c.).

1.000 euro al FOGGIA A) per avere i suoi sostenitori, al 15°ed al 37°minuto del primo tempo, intonato cori offensivi comportanti denigrazione per motivi di origine territoriale nei confronti dei tifosi avversari e cori offensivi nei confronti della squadra ospitante; B) per fatti violenti e contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza commessi dai suoi sostenitori, consistiti nell’avere fatto esplodere nel settore loro destinato, al 35°minuto del primo tempo e al 26°minuto del secondo tempo, due petardi di elevata potenza; C) per fatti violenti e contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza commessi dai suoi sostenitori, consistiti nell’avere danneggiato una cassetta di plastica dei servizi igienici loro destinati, le cui condizioni sono state verificate nel contraddittorio delle due Società prima e dopo la gara, con allegata documentazione fotografica. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13 comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, considerato che non si sono verificate conseguenze dannose a seguito dell’esplosione dei petardi e che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta (r. proc. fed, r. c.c. - obbligo di risarcimento se richiesto).

1.000 euro al BARI per avere un suo raccattapalle, al 45°ed al 46°minuto circa del secondo tempo, ritardato la ripresa del gioco, restituendo in ritardo i palloni alla squadra avversaria che si trovava in svantaggio e provocando la reazione dei componenti la panchina avversaria. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4 e 6 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (r.proc.fed.).

1.000 euro alla TURRIS per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato all’interno del recinto di gioco: 1 - al 93°minuto in occasione della seconda rete della squadra ospite un accendino ed una bottiglietta di acqua senza colpire nessuno; 2 - al termine della gara, in prossimità dell’ingresso del tunnel degli spogliatoi, acqua verso i tesserati del Monterosi Tuscia. Ritenuta la continuazione, valutate le modalità complessive dei fatti e considerato che non si sono verificate conseguenze dannose, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13 comma 2, 25 e 26 C.G.S (r. proc. fed., r. c.c.).

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