Serie C/C: Giudice sportivo, ammende per tre club

Serie C
08.03.2022 17:34

Sono tre le società del Girone C di Serie C multate dal giudice sportivo dopo le gare della 30a Giornata. 

2.000 euro al TARANTO: A) per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato all’interno del recinto di gioco: 1 - all'intervallo, al rientro negli spogliatoi delle squadre, quattro bottigline in plastica "Caffè Borghetti" vuote e n. 1 Bottiglietta di acqua semipiena e sprovvista di tappo, senza colpire alcuno; 2 - al termine della gara, al rientro negli spogliatoi delle squadre, una bottiglietta di acqua semipiena e sprovvista di tappo, senza colpire alcuno; B) per avere, al 16°minuto circa, i suoi sostenitori posizionati nella curva Nord intonato cori oltraggiosi nei confronti delle Forze dell'Ordine, ripetendolo tre volte.

500 euro alla FIDELIS ANDRIA per fatti violenti e contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza commessi dai suoi sostenitori, consistiti nell’avere divelto alcuni seggiolini (nel numero di circa quindici) all'interno del settore loro riservato, come da documentazione fotografica. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta (r. proc. fed, r. c.c. - obbligo di risarcimento se richiesto).

500 euro al FOGGIA A) per avere alcune persone, non identificate ma riferibili alla Società, sostato prima della gara nell'area spogliatoi nonostante non fossero inserite nell'elenco delle persone ammesse (r.c.c.); B) per avere alcune persone, non identificate ma riferibili alla Società, sostato trenta minuti circa prima della gara nello spazio antistante gli spogliatoi e, successivamente, fatto accesso al terreno di giuoco assistendo al riscaldamento degli atleti, nonostante non fossero inserite nell'elenco “Gruppo 1”, recandosi, circa 10 minuti prima dell’inizio della gara, in tribuna centrale direttamente dal terreno di giuoco (r. proc. fed.). Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 6, 13, comma 2, C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta.

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