Serie C/C: Giudice sportivo, ammende per Foggia e Virtus Francavilla

Foto Calcio Foggia 1920
Serie C
05.05.2022 17:12

AMMENDE SOCIETÀ

1.000 euro all’AVELLINO per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, presenti nel settore curva Sud, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’avere lanciato:
1 - prima dell'inizio della gara, all’interno del recinto di gioco tre fumogeni e bengala;
2 - durante la gara, due petardi di forte intensità nel recinto di gioco, al 17°minuto del primo tempo e al 26°minuto del secondo tempo;
3 - a fine gara, due bengala nel recinto di gioco.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13 comma 2, 25 e 26 C.G.S (r. proc. fed, r. c.c.).

1.000 euro al FOGGIA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, presenti nel settore loro riservato, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti:
1 - prima dell'inizio della gara nell’avere fatto esplodere nel recinto di gioco sette petardi di forte intensità;
2 - durante la gara nell’avere fatto esplodere nel recinto di gioco quattro petardi di forte intensità;
3 - nell’avere lanciato sei fumogeni nel recinto di gioco e quattro bengala sul terreno di gioco, provocando due bruciature del manto erboso.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta (r. proc. fed., r. c.c., documentazione fotografica allegata, obbligo di risarcire il danno se richiesto).

500 euro alla VIRTUS FRANCAVILLA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti:
1- nell’aver causato danni nel bagno riservato agli uomini, con danneggiamento di una piastrella del rivestimento, e nel bagno riservato alle donne, con danneggiamento dei servizi del bagno riservato alle persone diversamente abili e di quello riservato alle persone normodotate;
2 – nell’avere divelto sei seggiolini ubicati nel settore loro riservato.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 6, 13, comma 2, C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta e considerato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta. (r. c.c., obbligo risarcimento danni se richiesto).

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