Serie C/C: Giudice sportivo, ammende per 3 società

Serie C
27.09.2021 18:29

AMMENDE SOCIETÀ: 4.000 EURO AL FOGGIA per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato verso il settore riservato ai tifosi ospitati e senza causare danni; 1. al 1° minuto del II tempo, una pietra ed una bottiglietta di acqua; 2. al 19° minuto del II tempo una pietra, alcune bottigliette di acqua e altri oggetti. Per avere i suoi sostenitori intonato al 7° minuto del primo tempo ed al 27° minuto del secondo tempo cori offensivi, denigratori e insultanti per motivi di origine territoriale. Ritenuta la continuazione, considerati quanto posto in essere dalla Società Foggia per far cessare i comportamenti dei suoi sostenitori e le modalità complessive delle condotte, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13. comma 2, e 25, comma 3, 26 C.G.S e 29, commi 1 e 2, lett. d) (r. proc. fed, r. c.c.). Per quanto attiene alle lesioni riportate da due Steward del servizio organizzato dalla Società ospitata e da un Sottufficiale dei Carabinieri, manda alla Procura Federale di effettuare ulteriori indagini al fine di acquisire elementi più circostanziati sull'entità delle lesioni e sulle modalità e provenienza dei lanci che hanno causato le medesime e su quanto altro utile ai fini del decidere. Accertamenti da espletare e da trasmettere a questo Ufficio entro il termine di giorni trenta a far data dalla pubblicazione del presente comunicato. 2000 EURO AL CAMPOBASSO per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato all’interno del recinto di gioco due bottigliette d’acqua semipiene senza colpire alcuno. Ritenuta la continuazione, valutate le modalità complessive della condotta, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13. comma 2, e 26 C.G.S (r. proc. fed, r. c.c.). 1000 EURO ALLA JUVE STABIA per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver esploso prima dell'inizio della gara, all'interno del loro settore due petardi senza colpire alcuno. Ritenuta la continuazione, valutate le modalità complessive della condotta, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13. comma 2, e 26 C.G.S (r. proc. fed, r.c.c.).

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