Foggia, i motivi per cui il TFN ha accolto il ricorso sulla mutualità

Il Foggia potrà conservare nelle proprie casse societarie circa 2.2 milioni di euro

Calcio Varie
Armando Borrelli
13.07.2018 13:55

Dopo alcuni giorni di attesa è arrivata una risposta positiva per il Foggia circa l’annullamento del verbale dell’Assemblea ordinaria della Lega Nazionale Professionisti di Serie B che aveva condannato il Foggia a dover rendere i soldi della mutualità, circa 2.2 milioni di euro.

Le motivazioni - Attraverso il comunicato numero 5 della stagione 2018/19 del Tribunale Federale Nazionale della FIGC, sezione disciplinare, sono state rese note le motivazioni che hanno portato all’accoglimento del ricorso presentato dal Foggia nella persona del Commissario Giudiziale e legale rappresentante Nicola Giannetti (in foto, assieme all’avvocato Francesco Ardito, ndr), con il collegio ha infatti respinto tutte le eccezioni presentate, suddivisi in tre punti:

1) “Sulla eccezione preliminare di incompetenza sollevata dalla difesa della Lega B la stessa va respinta per evidenti ragioni di economia processuale. Invero, la delibera del Consiglio con la quale si stabilisce l’an della sanzione è inscindibilmente e logicamente collegata alla delibera assembleare che individua il quantum da irrogare in concreto. I due atti, quindi, completandosi a vicenda, non possono che essere impugnati congiuntamente dinanzi al medesimo organo scongiurando il rischio di un contrasto tra giudicati con gravi ricadute sistemiche e sulla effettività della tutela giurisdizionale”;

2) “Anche l’eccezione volta a contestare la tardività del ricorso non merita accoglimento alla luce delle considerazioni appena svolte sulla complementarità dei due verbali. L’incompletezza della delibera consiliare, del tutto priva di quantificazione della sanzione e, quindi, di immediata ed autonoma attitudine lesiva nei confronti del destinatario, la rende inidonea a far maturare decadenze, di guisa che solo sulla base delle indicazioni interpretative fornite dall’Assemblea il 5 giugno 2018, la sanzione può considerarsi compiutamente determinata nei suoi elementi costitutivi minimi”;

3) “Il Collegio respinge, infine, anche l’ultima eccezione preliminare volta ad affermare la decadenza del Foggia Calcio dal diritto di impugnare la delibera dell’Assemblea per mancata formulazione della riserva scritta prevista dall’art. 6.15 Statuto Lega B. A ben vedere, la riserva è stata chiaramente formulata in Assemblea dal Commissario Giudiziale Dott. Giannetti, il quale ha dichiarato a verbale “che a tutela della Società ... provvederà ad adottare ogni necessaria iniziativa”.

Il tutto porta alla seguente conclusione: “Il Tribunale Federale – Sezione Disciplinare ritiene, quindi, assorbiti tutti gli ulteriori profili oggetto di contestazione e, nell’affermare l’illegittimità dell’esclusione del Foggia Calcio Srl dalla ripartizione della mutualità relativa alla stagione sportiva 2017/2018, annulla i verbali impugnati e ogni altro atto comunque connesso e coordinato, anteriore e conseguente, salvi gli ulteriori provvedimenti dei competenti organi della L.N.P. Serie B”.

 

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