Serie B: Giudice sportivo, squalificati otto calciatori per un turno

Ammende per due società

Serie B
13.11.2018 22:36

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA

BARTOLOMEI Paolo (Spezia): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario (Seconda sanzione); per avere, al 45° del primo tempo, dopo il provvedimento dell'ammonizione, assunto un comportamento irrispettoso.

BROSCO Riccardo (Ascoli): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

CAPELLI Daniele (Padova): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

DERMAKU Kastriot (Cosenza): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

FARAONI Marco Davide (Crotone): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

NDOJ Emanuele (Brescia): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

SABELLI Stefano (Brescia): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

TELLO MUNOZ Andres Felipe (Benevento): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

AMMONIZIONE ED AMMENDA DI € 1.500,00 (SECONDA SANZIONE) 

SCHENETTI Andrea (Cittadella): per avere simulato di essere stato sottoposto ad intervento falloso in area di rigore avversaria.

DIRIGENTI - AMMONIZIONE CON DIFFIDA E AMMENDA DI € 3.000,00 

BENEDETTI Nicola (Carpi): per avere, al 45° del secondo tempo, assunto un atteggiamento provocatorio nei confronti di un dirigente della squadra avversaria al quale rivolgeva espressioni offensive; infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale.

FOGGIA Pasquale (Benevento): per avere, al 45° del secondo tempo, assunto un atteggiamento provocatorio nei confronti di un dirigente della squadra avversaria al quale rivolgeva espressioni offensive; infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale.

AMMENDA DI € 3.000,00 LEONE Luca (Pescara): per avere, al termine del primo tempo della gara, assunto un atteggiamento irrispettoso contestando platealmente l'operato di un Assistente.

AMMENDE SOCIETÀ

2.000 EURO AL COSENZA per avere suoi sostenitori, al 1° del primo tempo, acceso tre fumogeni nel proprio settore; sanzione attenuata ex art. 12 n. 3 in relazione all'art. 13, comma 1 lettera b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell'Ordine a fini preventivi e di vigilanza.

2.000 EURO AL CROTONE per avere un proprio calciatore ingiustificatamente causato il ritardato inizio della gara di circa tre minuti.

 

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